Un'associazione ha il diritto di vendere prodotti?
Sì: un'associazione regolarmente costituita ai sensi della legge del 1901 (association loi 1901) ha il diritto di vendere prodotti, a condizione che la vendita serva il suo scopo e che le eventuali eccedenze non vengano mai distribuite ai suoi membri. Oltre a questo principio, specifiche regole fiscali determinano se i ricavi di queste vendite sfuggono alle imposte commerciali, e il diritto dei consumatori impone obblighi particolari non appena si vende online.
Questo articolo illustra questi due aspetti. Non sostituisce una consulenza adatta alla Sua situazione: per decidere il Suo caso specifico, si rivolga al Suo commercialista o all'ufficio delle imposte da cui dipende la Sua associazione. Per la gestione pratica degli ordini una volta conclusa la vendita, legga come gestire gli ordini una volta concluse le vendite.
Il principio: vendere è consentito, a determinate condizioni
Un'associazione può vendere prodotti o fornire servizi senza che questa attività diventi automaticamente lucrativa agli occhi dell'amministrazione fiscale, a due condizioni: la sua gestione deve restare disinteressata e le sue eccedenze devono servire al suo scopo non lucrativo o ai suoi bisogni futuri, senza mai essere distribuite né investite per trarne un reddito.
Se l'attività di vendita somiglia a quella di un'impresa dello stesso settore, l'amministrazione verifica se l'associazione è realmente in concorrenza con essa, secondo un metodo a quattro criteri esaminati in ordine decrescente di importanza: il Prodotto proposto, il Pubblico a cui ci si rivolge, il Prezzo praticato e la Pubblicità fatta intorno alla vendita. Un'associazione non è considerata concorrente se risponde a un bisogno poco coperto dal mercato, se si rivolge soprattutto a un pubblico che giustifica una tariffa agevolata, se i suoi prezzi sono nettamente inferiori a quelli di mercato e se evita una pubblicità di tipo commerciale. Il dettaglio di questo metodo è spiegato nella scheda ufficiale sulla fiscalità delle attività lucrative di un'associazione.
L'esenzione per le attività lucrative accessorie
Se la vendita resta accessoria rispetto a un'attività non lucrativa nettamente prevalente, un'esenzione dalle imposte commerciali dispensa l'associazione dal pagare imposte su questi ricavi, fino a un certo importo. Per il 2026, questa soglia è fissata a 81.051 euro di ricavi per anno solare, e non per esercizio contabile.
Per beneficiarne devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative:
- la gestione dell'associazione resta disinteressata;
- le attività non lucrative restano significativamente prevalenti nell'insieme delle sue attività;
- i ricavi incassati nel corso dell'anno solare a titolo di attività lucrative accessorie non superano 81.051 euro.
Questa esenzione si applica allo stesso modo all'imposta sulle società, alla contribution économique territoriale (imposta economica territoriale) e all'IVA. Se una di queste tre condizioni non è più soddisfatta, l'associazione diventa imponibile secondo il diritto comune a partire dal 1° gennaio dell'anno interessato. Non è necessario tenere una contabilità separata dell'attività accessoria per beneficiare di questa esenzione.
La regola delle manifestazioni eccezionali
Indipendentemente da questa esenzione, un'associazione può anche organizzare fino a sei manifestazioni di beneficenza o di sostegno all'anno, a proprio esclusivo vantaggio: una vendita di pasticcini, una lotteria, una tombola, una festa di quartiere o un mercatino dell'usato associativo ne sono esempi comuni. I ricavi di queste sei manifestazioni sfuggono all'IVA, qualunque sia il loro importo, anche oltre la soglia dell'esenzione.
Non occorre presentare in anticipo alcuna domanda di esenzione, e l'associazione non deve produrre sistematicamente il dettaglio di entrate e spese per ogni manifestazione. Deve tuttavia essere in grado di giustificarne gli importi se l'amministrazione fiscale glielo chiede. Oltre la sesta manifestazione dell'anno, i ricavi successivi sono imponibili come una normale vendita occasionale.
| Criterio | Esenzione per le attività accessorie | Manifestazioni eccezionali |
|---|---|---|
| Numero massimo | Nessuno, ma l'attività deve restare accessoria | 6 manifestazioni all'anno |
| Soglia di ricavi | 81.051 € per anno solare (2026) | Nessuna soglia di importo |
| Imposte interessate | Imposta sulle società, contribution économique territoriale, IVA | IVA |
| Adempimento preliminare | Nessuna domanda da presentare | Nessuna domanda da presentare, ma giustificativi da conservare |
Da sapere: se una delle Sue manifestazioni prevede un banco bar con alcolici, resta necessaria l'autorizzazione per la vendita di bevande, anche se la manifestazione in sé rientra tra le sei esenti.
Per organizzare concretamente questi eventi, legga come organizzare una tombola associativa oppure come organizzare un mercatino dell'usato associativo: la biglietteria Donoor permette di vendere in anticipo e sul posto le cartelle, i biglietti o i posti.
Vendere online: ciò che la legge impone alla Sua boutique
Vendendo a privati, la Sua associazione diventa un «professionista» ai sensi del codice del consumo, anche se resta non lucrativa sul piano fiscale. Ciò comporta obblighi nei confronti dei Suoi acquirenti, in particolare un diritto di recesso di 14 giorni da indicare e le condizioni generali di vendita da presentare loro prima del pagamento.
In Donoor, la scheda Impostazioni della Sua boutique chiede le Sue Condizioni generali di vendita, in formato PDF, con una casella di consenso obbligatoria al momento del pagamento. Se non ne ha ancora, può Leggi le condizioni proposte, un modello preparato a partire dalle informazioni della Sua boutique, che può adottare e che resta libero di sostituire in qualsiasi momento; questo modello segue il diritto francese ed è proposto solo alle associazioni con sede in Francia. Deve inoltre indicare I contatti del tuo mediatore dei consumatori, obbligatori per vendere online. Senza queste due informazioni, la pubblicazione della boutique è bloccata.
Se la Sua associazione è soggetta all'IVA, ad esempio perché supera la soglia dell'esenzione, ogni prodotto può mostrare IVA su questo prodotto, che indica all'acquirente «di cui IVA» al momento del pagamento.
Attenzione: l'acquisto di un prodotto in boutique non dà mai diritto a una ricevuta fiscale, anche se l'associazione è abilitata a rilasciarne per le donazioni. Solo la donazione volontaria che l'acquirente può aggiungere in più rispetto al proprio acquisto, separatamente, è idonea a una ricevuta fiscale.
In sintesi
- Un'associazione può vendere prodotti se la sua gestione è disinteressata e se i ricavi servono al suo scopo, senza mai essere distribuiti ai suoi membri.
- Sotto gli 81.051 euro di ricavi annui (2026), un'attività di vendita accessoria sfugge all'imposta sulle società, alla contribution économique territoriale e all'IVA.
- Fino a sei manifestazioni di beneficenza o di sostegno all'anno sfuggono all'IVA, senza limite di importo.
- Vendere online fa della Sua associazione un professionista ai sensi del codice del consumo: condizioni generali di vendita e contatti di un mediatore sono obbligatori.
- Per la Sua situazione specifica, chieda consiglio al Suo commercialista: Donoor non fornisce consulenza fiscale personalizzata.